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Ott
Oggi Guido Scorza su Punto Informatico spiega come mai secondo lui la sentenza della Cassazione sull’omesso controllo sulle testate online faccia più male che bene al diritto dell’informazione e dell’informatica.
(via Punto Informatico)
Ottobre 5th, 2010 at 22:50
“Navigando, oggi, sulle pagine di merateonline.it non si trova traccia di alcun riferimento alla registrazione della testata telematica né di alcun form per la pubblicazione automatica di lettere o commenti mentre c’è, certamente, un indirizzo attraverso il quale inviare eventuali lettere alla redazione. “
Minoooootti, potresti scrivere tu qualcosa di ragionevole e plausibile su ‘sta benedetta sentenza? 10q.
Ottobre 6th, 2010 at 08:53
Diciamo pure che sulla frittatona della 62/2001 i giudici han dato una lettura coerente con le motivazioni principali addotte allora dai suoi sostenitori, ossia che serviva a distribuire (ulteriore) denaro ai soliti noti. Non mi stupisce che Scorza sottolinei come questa non sia una lettura convincente, visti i deliri dell’art. 1
Piu che altro la diffamazione andrebbe depenalizzata e risolta esclusivamente con azioni di pubblicazione compensativa. Anche per questo non mi scalda la discutibile sentenza della Cass.
Ottobre 6th, 2010 at 09:31
@frap1964
Qual’è il problema con l’articolo di Scorza? Mi sembra una disamina molto lucida delle contraddizioni insite nella sentenza e nelle leggi che regolano l’editoria.
Ottobre 6th, 2010 at 11:13
@Cafonauta
Io francamente, anche da profano, tutte ‘ste contraddizioni nella sentenza non le trovo.
In sintesi la Cassazione sancisce che:
a) internet non è stampa nel senso espresso dall’ articolo 57 c.p., peraltro modificato con legge 4 marzo 1958, n. 127., distinguendo tra stampa periodica e non periodica (cfr 57 bis)
Sostenere che, storicamente, il legislatore non intendesse allora riferirsi alla stampa nel senso di stampa tipografica, ma di stampa in senso generale e su ogni e qualsiasi supporto materiale o immateriale, presente e futuro non sta in piedi, imho (nota: Arpanet nasce a fine anni 60 e Internet agli inizi anni 80).
Cosa si intenda per stampa lo si legge all’art 1 della legge 47, 8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa), ovvero
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
La Cassazione lo scrive chiaro chiaro:
La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l’interpretazione “storica” della norma;
b) la semplice stampata di una pagina web non è elemento sufficiente a dimostrare l’avvenuta pubblicazione di un testo su Internet;
c) l’insieme delle norme attualmente in vigore non prevede lo punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line, e ciò per la particolare specificità del mezzo (idem per le testate televisive, scrive la Cassazione). Ulteriore riprova sta anche nel fatto che risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art 57 c.p. al direttore del giornale telematico. (diversamente che necessità ci sarebbe di integrare la norma da parte del legislatore?)
d) Resta sempre in piedi l’ipotesi di applicazione ex art 595 (diffamazione a mezzo stampa e non), anche in concorso (idem per blog e forum); ma il ricorso vs MerateOnline era ex art 57 (omesso controllo); quindi la Cassazione non scrive che il direttore responsabile di un giornale telematico (o di un blog o di un forum) non è responsabile di nulla, ma che, data la specificità ed interattività del mezzo, non può essere fatto valere l’omesso controllo;
e) per verificare che MerateOnline non consentiva nel 2001 l’automatica pubblicazione di email o lettere si può andare sulla wayback machine;
f) MerateOnline è testata regolarmente registrata in Tribunale e, diversamente da quello che scrive Scorza, se ne trova traccia sul sito con estrema facilità.
Ottobre 6th, 2010 at 11:34
@frap: bisogna ricordarsi che la cassazione non è come la corte costituzionale che è giudice delle leggi; la cassazione sentenzia su casi concreti di persone; spesso si legge che una sezione contraddice l’altra. poi, nel coacervo e contraddittorietà delle norme (nonostante una semplificazione di facciata l’italico legislatore scrive sempre peggio e i produttori di norme si sono moltiplicati) gli orientamenti della cassazione fanno “tendenza”. ma ce ne sono di prevalenti e di minoritari, vedremo questo che farà, che sarà. potrebbe essere scalzato in due anni da un orientamento consolidato di altro segno
Ottobre 6th, 2010 at 12:59
Capisco il punto di vista di Scorza e credo che abbia anche ragione ma da un punto di vista pratico di fronte al moltiplicarsi di abusive repressivi credo che la sentenza, con tutti i suoi limiti, possa costituire uno scudo importante.
Ottobre 7th, 2010 at 07:01
@ Pier Luigi: non costituisce proprio nulla. Il primo magistrato che passa può condannarti di nuovo per lo stesso reato, e se non ti sta bene vai in appello. Anche richiamando questa sentenza, non è detto che ti diano ragione perchè ogni sentenza è un caso a se.
Anche andando poi in cassazione e richiamando la LORO stessa sentenza, possono dirti che il caso è diverso o, addirittura, possono dire che il caso è uguale ma trovano opportuno “innovare la loro giurisprudenza”, che significa “dico oggi il contrario di quello che ho detto ieri”.
Come vedi non costituisce, purtroppo, una beata fava. È solo un vuoto legislativo e dentro ci può stare tutto
Ottobre 8th, 2010 at 12:41
[…] per completezza, la testata oggetto della sentenza è registrata (se n’è accorto un semplice lettore), mentre poco si sa circa la pubblicazione, nel 2001, della lettera […]
Ottobre 12th, 2010 at 17:18
[…] che tanto ha fatto discutere, si arricchisce di nuovo contributi in Rete. Ho apprezzato ad esempio la discussione che si è svolta sul blog di Massimo Mantellini, tra i più seguiti in Italia. Ho apprezzato pur […]