Spiegano i giudici che in ambito penale il sequestro preventivo non può essere emesso al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste dal codice e che una sua caratteristica specifica è “l’apposizione di un vincolo di indisponibilità” sul bene sequestrato, che viene così sottratto “alla libera disponibilità di chiunque”. Nel caso specifico, invece, il decreto rappresenta una “inibitoria atipica” che sposta il provvedimento dal sequestro vero e proprio ad un obbligo per soggetti terzi, ossia i provider, a comportarsi secondo certi parametri per impedire l’accesso al sito. L’inibizione dell’accesso ad un sito in Italia, in sostanza, passa per provvedimenti del tutto diversi, come quelli emessi da amministrazioni dello stato o Ministero dell’Interno, ma non per decreti di sequestro.
(via punto informatico)
Ottobre 7th, 2008 at 22:25
Possiamo star tranquilli, che da una ventina di giorni abbiamo il comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale (decreto istitutivo)
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/decreto_pirateria.pdf
;-)
Ottobre 8th, 2008 at 01:27
tranquillo frap,
leggi l’articolo 4 (compensi) comma 1
Nessun compenso, nessun gettone, quindi nessuna riunione. Si vedranno una volta all’anno per farsi gli auguri di natale.
E come diceva qul “tale”…
i ministri passano, i presdelcons passano, i direttori restano.